INTRO
La comunità ebraica del Ducato rivolge una petizione al duca e alla duchessa: la comunità si lamenta delle molestie subite dagli officiali valutari nel corso dell’applicazione delle restrizioni contro la distribuzione di monete contraffatte e a peso ridotto; i firmatari propongono le seguenti disposizioni: la circolazione di una moneta falsa fino al valore di 1 ducato non sarà l’occasione per processare gli ebrei, ma al di sopra di tale importo i trasgressori saranno giudicati dalle autorità giudiziarie locali; se il reato viene giudicato colpevole e riguarda una somma fino a 10 fiorini, la pena sarà una multa pari solo a un decimo della somma in questione; se la somma è superiore a 10 fiorini, la punizione sarà conforme alla legge; agli officiali, inoltre, sarà vietato perquisire le case degli ebrei a meno che non possano esibire istruzioni scritte del duca e della duchessa; la petizione viene approvata dai duchi, con la seguente correzione: se l’importo di una causa contro un ebreo è superiore a 4 ducati, il colpevole sarà trattato secondo la legge (cinque copie del documento sono state consegnate agli ebrei)
SCHEDATORE: Luca Campisi









