INTRO
Agli ebrei piemontesi vengono concessi quattro mandati ducali: il primo, per il quale pagano 200 fiorini parvi ponderis (oltre a 9 fiorini per l’apposizione del sigillo ufficiale), proroga, per sei anni dopo il presente termine, la loro licenza di prestare denaro ad usuram a un tasso di interesse di 1 blancheto alla settimana per fiorino, e rinuncia a tutte le sanzioni in cui potrebbero essere incorsi per aver trasgredito in questa materia; il secondo (per l’apposizione del sigillo ufficiale al quale pagano 6 fiorini) riconferma de gratia speciali che la loro censiva è fissata a 70 fiorini parvi ponderis, da pagare ai receptores ultra montes, per sei anni oltre il presente termine; il terzo (per l’apposizione del sigillo ufficiale al quale pagano 6 fiorini) conferma e proroga de gratia speciali per sei anni tutti i privilegi concessi loro da Felice V, quando era duca, e dall’attuale duca; il quarto (per l’apposizione del sigillo ufficiale al quale pagano 20 fiorini) concede loro il privilegio, durante il suddetto periodo di sei anni, di acquistare tutto ciò che viene loro offerto, eccetto gli articoli religiosi e ducali, e di stabilire fino a tre macellerie nei loro luoghi di residenza, e li esenta dal pagamento di pedaggi e tasse personali
SCHEDATORE: Luca Campisi









