INTRO
Luigi Alemanno spiega la conferma da parte di Martino V dei privilegi papali precedentemente concessi agli ebrei della Germania e del Ducato di Savoia; questa conferma fu voluta dall’imperatore Sigismondo; Alemanno chiarisce anche alcuni altri privilegi concessi loro dai precedenti camerari; tra questi vi sono le seguenti disposizioni: nessun ebreo dovrà sottoporsi a un tribunale ecclesiastico se non per accuse riguardanti la fede e la Santa Sede; nessun cristiano potrà essere molestato per aver affittato un’abitazione a un ebreo; nessun ebreo dovrà sottostare alle disposizioni locali in materia di distintivi; nessun ebreo potrà essere molestato nella pratica della sua fede, purché conforme agli ordini papali, né battezzato prima dei dodici anni, contro la volontà dei genitori
SCHEDATORE: Luca Campisi









